Dal 2026 la provenienza dell’acciaio importato nell’Unione Europea non potrà più essere identificata soltanto guardando il Paese dal quale arriva il prodotto finito. Con il Regolamento (UE) 2026/1384, l’Europa introduce infatti un nuovo principio di tracciabilità: il “country of melt and pour”, cioè il Paese nel quale l’acciaio o il ferro è stato originariamente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Che cosa significa “Melt and Pour”
Con “melt and pour” si individua il luogo in cui avvengono due passaggi fondamentali della produzione siderurgica: la produzione iniziale dell’acciaio o del ferro in forma liquida all’interno del forno e la successiva colata nel primo stato solido. Quest’ultimo può essere un semilavorato, come una bramma, una billetta o un lingotto, oppure direttamente un prodotto finito di acciaieria.
Il criterio permette quindi di risalire più indietro nella catena produttiva rispetto alla semplice indicazione del Paese di esportazione o dell’ultima trasformazione. Un tubo può infatti essere lavorato o commercializzato in un Paese diverso da quello nel quale è stato prodotto l’acciaio da cui deriva.
Perché l’Unione Europea introduce questo criterio
La misura fa parte della nuova disciplina europea pensata per contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva mondiale nel settore siderurgico. Uno degli obiettivi è evitare che acciaio prodotto in determinati Paesi possa entrare nel mercato europeo dopo essere stato trasformato o riesportato attraverso Paesi terzi, rendendo meno evidente la sua effettiva origine produttiva.
Il “melt and pour” aggiunge quindi un ulteriore livello di trasparenza alla supply chain. Per le aziende significa prestare maggiore attenzione alla provenienza del materiale e alla continuità della documentazione.
Dal 1° ottobre 2026 scatta l’obbligo
Il Regolamento (UE) 2026/1384 è applicabile in generale dal 1° luglio 2026, ma la disposizione specifica sul “melt and pour” entrerà in applicazione dal 1° ottobre 2026. Da quella data, al momento dell’importazione dei prodotti siderurgici compresi nell’Allegato I, l’importatore dovrà fornire prove appropriate e verificabili del Paese di “melt and pour”.
La Commissione europea dovrà inoltre adottare entro il 31 agosto 2026 un atto di esecuzione che definirà più precisamente quali documenti potranno essere utilizzati come prova. La Commissione ha già consultato operatori e associazioni di settore per individuare soluzioni affidabili e sostenibili anche per le PMI.
Il ruolo del Mill Test Certificate
Il regolamento cita espressamente, tra le possibili prove, il Mill Test Certificate, o MTC. Il certificato di collaudo accompagna normalmente il materiale e contiene informazioni relative al produttore, alla qualità dell’acciaio, alla composizione chimica, alle proprietà meccaniche e ai risultati delle prove previste.
Nella filiera europea sono particolarmente diffusi i documenti di controllo conformi alla EN 10204, tra cui i certificati 3.1 e 3.2. Il nuovo quadro normativo attribuisce però alla documentazione del materiale un’ulteriore funzione: non soltanto attestare caratteristiche e conformità del prodotto, ma contribuire a dimostrarne l’effettiva origine siderurgica.
Heat number e continuità della tracciabilità
Un altro elemento fondamentale è l’heat number, o numero di colata. È l’identificativo che consente di collegare una determinata quantità di materiale alla colata dalla quale proviene. Nella pratica industriale rappresenta il filo che unisce il prodotto fisico alla relativa documentazione tecnica.
Per tubi, raccordi, flange e componenti destinati ad applicazioni industriali, la corretta associazione fra materiale, marcature, heat number e certificati è quindi destinata a diventare ancora più importante. La tracciabilità funziona infatti solo se questo collegamento viene mantenuto durante i diversi passaggi della supply chain.
Cosa cambia per importatori e distributori
Per le imprese che importano acciaio o prodotti siderurgici nell’Unione Europea, il cambiamento suggerisce un controllo documentale sempre più anticipato. Sarà opportuno verificare già in fase d’ordine che il fornitore possa mettere a disposizione le informazioni necessarie a ricostruire l’origine del materiale.
Questo può tradursi in procedure di qualifica dei fornitori più rigorose, archiviazione strutturata degli MTC e verifica della corrispondenza degli heat number. Una documentazione incompleta può infatti rallentare o complicare un’operazione di importazione.
Verso una supply chain dell’acciaio sempre più trasparente
Il “melt and pour” si inserisce in un processo più ampio che sta rendendo la filiera siderurgica europea sempre più tracciabile. Origine, caratteristiche tecniche, emissioni incorporate e percorso del materiale stanno assumendo un peso crescente nelle politiche commerciali e industriali dell’Unione.
Per una realtà come Intertubi, che opera quotidianamente nella fornitura di tubi, raccordi e componenti in acciaio per applicazioni industriali, la tracciabilità del materiale rappresenta da sempre un elemento centrale. Sapere non soltanto che cosa si sta acquistando, ma anche dove e come quel materiale è stato prodotto, significa poter garantire maggiore trasparenza lungo tutta la supply chain e offrire al cliente informazioni tecniche sempre più complete e verificabili. In questo scenario, certificati, heat number e documentazione di origine non sono più semplici allegati: diventano parte integrante dell’identità e dell’affidabilità del prodotto.